COSA
In caso di annullamento del precedente matrimonio o di divorzio la donna non puo' contrarre nuovo matrimonio se non dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.
In questi casi l'interessata puo' presentare ricorso al Tribunale che, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero, puo' autorizzare il matrimonio quando e' inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'autorizzazione che precede non e' necessaria nel caso in cui la pronuncia di divorzio abbia come presupposto una separazione consensuale o giudiziale