COSA
I colloqui dei detenuti e degli internati con i familiari e le terze persone sono regolati dall’art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dall’art. 37 del D.P.R 30 giugno 2000, n. 230.
Per familiari si intendono:
Per terze persone si intendono:
COME
Le autorizzazioni
Chi presenta la domanda
Legittimato a chiedere il colloquio e sempre il detenuto.
ESIBENDO :
COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' ;
STATO DI FAMIGLIA PER DIMOSTRARE GRADO DI PARENTELA;
EVENTUALE AUTOCERTIFICAZIONE ;
PER I CITTADINI STRANIERI:
COPIA FOTOSTATICA DOCUMENTO;
CERTIFICAZIONE DEL CONSOLATO ATTESTANTE IL GRADO DI PARENTELA E PERMESSO DI SOGGIORNO
TEMPI
TRE GIORNI LAVORATIVI ( LE ISTANZE SONO SOTTOPOSTE ALLA VALUTAZIONE DEL PM)
COSTI
NESSUN COSTO
ALTRO
Colloqui con detenuti ricoverati in ospedale
Gli orari di visita in ospedale sono concordati con la direzione sanitaria.
8:45 - 13:00
Art 18 L. 354/75
Art. 37 D.P.R. n. 300/2000