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PdR - PERMESSI DI COLLOQUIO

TAG: COLLOQUIO, PERMESSO, VISITA

COSA

I colloqui dei detenuti e degli internati con i familiari e le terze persone sono regolati dall’art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dall’art. 37 del D.P.R 30 giugno 2000, n. 230.

Per familiari si intendono:

  • il coniuge
  • il convivente indipendentemente dal sesso
  • i parenti e gli affini entro il quarto grado

Per terze persone si intendono:

  • persone che hanno “ragionevoli motivi” per incontrare la persona detenuta o internata

COME

Le autorizzazioni

  • Chi vuole visitare un condannato, un internato e un imputato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, deve essere autorizzato dal direttore dell'istituto
  • Chi vuole visitare un imputato in attesa della pronuncia della sentenza di primo grado deve presentare il permesso rilasciato dall'autorita giudiziaria che procede.

Chi presenta la domanda
Legittimato a chiedere il colloquio e sempre il detenuto.

I CONGIUNTI

IL LEGALE

ESIBENDO :

COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' ;

STATO DI FAMIGLIA PER DIMOSTRARE GRADO DI PARENTELA;

EVENTUALE AUTOCERTIFICAZIONE ;

PER I CITTADINI STRANIERI:

COPIA FOTOSTATICA DOCUMENTO;

CERTIFICAZIONE DEL CONSOLATO ATTESTANTE IL GRADO DI PARENTELA E PERMESSO DI SOGGIORNO

TEMPI

TRE GIORNI LAVORATIVI ( LE ISTANZE SONO SOTTOPOSTE ALLA VALUTAZIONE DEL PM)

COSTI

NESSUN COSTO

ALTRO

Colloqui con detenuti ricoverati in ospedale

  • Se il detenuto ricoverato e imputato, i visitatori devono munirsi del permesso dell’Autorita giudiziaria che procede.
  • Se il detenuto ricoverato e appellante, definitivo o ricorrente, i visitatori autorizzati al colloquio ai sensi dell’art 18 dell’ordinamento penitenziario (L.26 luglio 1975 n.354) devono recarsi presso l’ufficio colloqui dell’istituto penitenziario di assegnazione e farsi rilasciare un apposito permesso.

Gli orari di visita in ospedale sono concordati con la direzione sanitaria.

Contatti

Orari

8:45 - 13:00

Normativa

Art 18 L. 354/75
Art. 37 D.P.R. n. 300/2000