Vai al menu principale- Vai ai contenuti della pagina[0] Home[H]

Homepage > Come fare per... > Scheda servizio

CdA - AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

TAG: DOMANDA AMMISSIONE PATROCINIO, PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, STATO

COSA

Al fine di essere rappresentate in giudizio sia per agire che per difendersi, le persone non abbienti possono richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, usufruendo dell'istituto del Patrocinio a spese dello Stato. (artt. dal 74 al 141 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – D.P.R. 30/05/2002, n. 115).

PAG WEB DEDICATA

COME

Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato e necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.369,24. 

 

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalita, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

 

Nel solo ambito dei procedimenti penali, la regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia e contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell'art.92 del T.U., e elevato ad € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.