GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE
Il Giudice Onorario di Tribunale (GOT) si occupa di processi in materia civile e penale in tutti i casi in cui la competenza e monocratica; ovvero non del collegio ma, di un unico giudice secondo le norme dei codici di rito. La sua durata in carica e di 3 anni rinnovabili per un ulteriore triennio.
IL VICE PROCURATORE ONORARIO
Il Vice Procuratore Onorario (VPO) e un magistrato inquirente che rappresenta il Pubblico Ministero in veste di accusa in giudizio in tutte le cause penali di competenza del Tribunale in composizione monocratica, e del Giudice di Pace, nonché nelle cause civili in cui la legge impone la presenza del PM (ad es. nei procedimenti per interdizione). Essi svolgono le funzioni di Pubblico Ministero in udienza per delega nominativa del Procuratore della Repubblica cui sono sottoposti gerarchicamente. Infine, possono anche coordinare le indagini di polizia giudiziaria nei casi di competenza del Giudice di Pace.
Nella Costituzione Repubblicana l'art. 106 stabilisce che:
- Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
- La legge sull'ordinamento giudiziario puo ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
- Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di universita in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
La nomina dei GOT e VPO trova fondamento nel 2° comma dell’art. 106 Cost.
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