COSA
Dal 21 settembre 2013 e tornata in vigore la mediazione obbligatoria per numerose tipologie di cause: controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilita medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Non e piu previsto il tentativo di mediazione obbligatorio per le controversie in materia di rc auto e viene inserita una modifica che fa rientrare nell’obbligo non solo le liti derivanti da responsabilita medica, ma anche sanitaria
COME
1. La domanda di mediazione deve essere depositata con l’apposito modulo, anche congiuntamente e anche nei confronti di piu parti
2. L’organismo entro 30 giorni fissa un incontro conoscitivo con le parti e con i loro avvocati
3. Le parti con l’assistenza dell’avvocato al primo incontro decidono di proseguire la mediazione o di abbandonarla
Durante l’incontro preliminare le parti decidono se concludere la mediazione con un accordo, oppure proseguirla o ancora, in caso di mancato accordo, terminare la procedura di mediazione e andare in giudizio
DOVE
VIA FREGUGLIA 14
(c/o Palazzina ANMIG)
20122 Milano
COSTI
- vd.Tariffario
ALTRO
ALTRE SCHEDE COLLEGATE
- Camera Arbitrale
Da Lunedi a Venerdi dalle 9.00 alle 13.00
Legge n. 98 del 9 agosto 2013 (in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013, S.O. n. 63) di conversione del Dl "fare" (Dl 69/2013)