Vai al menu principale- Vai ai contenuti della pagina[0] Home[H]

Homepage > Gli Uffici > Uffici - Scheda ufficio

Procura della Repubblica - Area chiusura indagini - Permessi di Colloquio

Descrizione

L’ufficio si occupa di rilasciare i permessi di colloquio con le persone detenute sia ai familiari sia ad altre persone. I colloqui dei detenuti sono regolati dall’art. 18 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e dall’art. 37 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.

 

Leggi tutto >>

L’ufficio si occupa di rilasciare i permessi di colloquio con le persone detenute sia ai familiari sia ad altre persone. I colloqui dei detenuti sono regolati dall’art. 18 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e dall’art. 37 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.

Chi vuole fare visita ad un condannato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado deve rivolgersi direttamente al carcere ed essere autorizzato dal direttore dell’istituto.

Chi vuole fare visita ad un imputato in attesa di giudizio deve rivolgersi all’autorita che procede, ovvero:

PROCURA DELLA REPUBBLICA:  in caso di arresto convalidato dal G.I.P.  o di misura cautelare predisposta dal G.I.P.;  solo in questo caso e competente l’ufficio della Procura;
TRIBUNALE UFFICIO DIRETTISSIME: in caso di arresto e di giudizio per direttissima (presentazione imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento); rivolgersi al piano terra lato via Manara ufficio direttissime.
TRIBUNALE UFFICIO G.I.P.: in caso di giudizio immediato, abbreviato o di rinvio a giudizio (udienza preliminare) – rivolgersi al piano 7°, cancelleria centrale penale
TRIBUNALE  DIBATTIMENTO (o CORTE d’ASSISE): in caso di giudizio ordinario (dopo l’udienza preliminare davanti al gip e il rinvio a giudizio in dibattimento) o giudizio in seguito a citazione diretta – rivolgersi alla cancelleria della sezione innanzi alla quale e stato rinviato il giudizio.

<< Riduci

Come raggiungerci

immagine statica mappa Corso di Porta Vittoria, 22, Milano

Indicazioni percorso / apri mappa in una nuova finestra

Come fare per...

In primo piano

INFORMAZIONI UTILI:

1) Quali persone possono richiedere il permesso?

Possono richiedere il permesso i familiari, ovvero i prossimi congiunti (ai sensi dell’art.307 ult.co. c.p. – ove si ricava che sono prossimi congiunti i parenti e gli affini entro il II° grado), e i conviventi della persona detenuta, ma anche altre persone, qualora sussistano ragionevoli motivi, che devono essere specificatamente indicati nell’istanza.

2) Quanti colloqui spettano al detenuto?
Il detenuto usufruisce di n. 4 colloqui al mese + 2 colloqui straordinari, da fare con le persone autorizzate in modo permanente (ovvero i familiari); fermo restando che altre persone possono essere autorizzate a fare con il detenuto ulteriori colloqui straordinari (colloqui che non incidono sul monte ore di n. 6 colloqui al mese); in particolari circostanze possono essere concessi un numero maggiore di colloqui a soggetti gravemente infermi oppure quando il colloquio si svolga con figli di eta inferiore agli anni 10.

3) A chi viene rilasciato il permesso permanente? A chi il permesso straordinario?
Il permesso permanente viene rilasciato ai familiari che rientrino tra i “prossimi congiunti” e ai conviventi; il permesso straordinario invece viene rilasciato a quelle persone che non sono familiari oppure familiari di grado lontano o solo affini

4) Cosa occorre per presentare l’istanza?
Non necessitano marche da bollo né e richiesto il pagamento di alcun diritto di cancelleria.
L’interessato deve presentare: copia del documento di identita (presentarsi con la fotocopia pronta); certificato anagrafico di nascita del detenuto (con la maternita e la paternita) o di stato di famiglia (per il coniuge e i figli) o certificato storico (per individuare la famiglia di origine) o di residenza (qualsiasi certificato da cui si ricavi il grado di parentela e lo stato di convivenza).
L’interessato extra-comunitario, oltre al documento di identita (carta d’identita o passaporto con visto d’ingresso in corso di validita) ed al permesso di soggiorno, se non ha la certificazione anagrafica di cui sopra (tradotta in italiano e legalizzata), puo presentare l’attestazione del proprio Consolato circa lo stato di parentela addotto con la persona detenuta.
E’ possibile presentare un’autocertificazione attestante lo stato di convivenza o il grado di parentela. Si tratta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che, previa ammonizione, scritta e verbale, delle conseguenze penali in caso di falsa dichiarazione, viene fatta sottoscrivere in caso di mancanza di produzione della certificazione comunale. Tale autocertificazione va fatta davanti al funzionario/addetto dell’ufficio o in alternativa resa in  Comune con  timbro e firma del funzionario comunale  (vedasi modulo allegato)

5) E’ un diritto avere l’autorizzazione al colloquio?
In questa prima fase processuale, detenuto in attesa di giudizio, il permesso di colloquio e rimesso alla discrezionalita del pubblico ministero, in quanto potrebbero esservi ragioni di indagine che rendono ostativo tale permesso.

6) Quanto tempo occorre per avere il permesso?
Salvo casi particolari, il permesso viene rilasciato dallo stesso ufficio 3 giorni dopo la presentazione dell’istanza.

7) Possono presentare l’istanza persone diverse da quelle interessate?
E’ possibile che una terza persona compili il modulo e richieda il permesso per la persona interessata. Non e indispensabile una delega scritta, ma e necessario presentare la copia del documento di identita e i certificati anagrafici della persona interessata.

8) Puo ritirare il permesso una persona diversa da quella che ha presentato l’istanza?
E’ possibile che una terza persona ritiri il permesso di colloquio autorizzato ad un’altra persona. Trattandosi di un documento strettamente personale non e necessario avere la delega per il ritiro.

9) Quante persone insieme possono visitare un detenuto?
Il regolamento penitenziario prevede che a ogni colloquio siano presenti massimo tre persone, ma e possibile derogare quando si tratta di congiunti o conviventi soprattutto se minori di eta. La competenza e della direzione del carcere.

10) Quanto dura un colloquio?
I colloqui hanno durata di un’ora ciascuno. In circostanze eccezionali (ad esempio parenti che vengono da lontano) e possibile prolungare la durata del colloquio. In casi particolari e anche possibile chiedere di riunire piu ore in un unico colloquio. La competenza e del direttore del carcere.

ACCESSO: accesso con numeratore presso Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Palazzo di Giustizia di Milano ingresso di Corso di Porta Vittoria

Indirizzo

via Freguglia 1 - 20122 Milano

URP, ingresso C.so di P.ta Vittoria

Orari


accesso con numeratore presso Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Palazzo di Giustizia di Milano
ingresso di Corso di Porta Vittoria


Apertura al pubblico dal lunedi al venerdi dalle 8,45 alle 13,00

Contatti

Responsabile: Direttore Amministrativo Dott. Rosario AZZARELLI

 

Via Freguglia n° 1 - 20122 Milano

C.F. 80157390156

Centralino: 02-54331 o 02-5436

Fax Ufficio Protocollo: 02-54258776

PEC: prot.procura.milano@giustiziacert.it

Spese di Funzionamento: Codice IPA PROCURA: DOFDCJ - Codice IPA DDA: 0UFP08

Spese di Giustizia: Codice IPA unico: AP42OE

Link / Documenti